Notarile
Per informazioni di carattere generale si rimanda al sito del Ministero degli Affari Esteri
Ufficio notarile
Email:
notarile.losangeles@esteri.it L’Ufficio Notarile di questo Consolato riceve esclusivamente su appuntamento dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9.00 alle 12:00. Per prenotare un appuntamento si prega di inviare un e-mail a
notarile.losangeles@esteri.it indicando il servizio richiesto.
Il servizio notarile è dovuto ai cittadini italiani che si trovino all'estero in via permanente o temporanea. Se non si e’ in possesso della cittadinanza italiana si potra’ contattare un notary public ed avvalersi della Convenzione dell’Aja per la legalizzazione internazionale dell’atto con
Apostille.
Il Consolato Generale d'Italia a Los Angeles predispone atti e fornisce molti dei servizi che, in Italia, richiederebbero l'intervento di un notaio quali: procure, generali e speciali; atti di notorietà; autenticazioni di firma; dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ecc. L'Ufficio non può invece fornire assistenza legale diretta.
Gli utenti dovranno presentarsi di persona presso l'Ufficio, muniti di validi documenti di identita’ (passaporto, carta d'identità, patente di guida, ecc.).
Le donne coniugate dovranno, ove munite di documenti dai quali risultino identificabili soltanto con il cognome del coniuge, fornire prova del cognome da nubile (ad es., mediante esibizione di certificato di nascita e di matrimonio).
Per ciascun atto è previsto, di norma, il pagamento di diritti di bollo e consolari, il cui ammontare varia in funzione del tipo di servizio reso e del rapporto di cambio dollaro-euro vigente al momento.
I servizi notarili più frequentemente richiesti sono:
• Procure
• Attivita’ di autenticazione
• Autocertificazione
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’
• Atto notorio per matrimonio di stranieri (cittadini extracomunitari) in Italia
• Certificazione di traduzioni
1. PROCURE La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure si dividono in due categorie:
PROCURE GENERALI: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.
Le procure e gli atti notarili vengono rilasciati dietro formale richiesta scritta dell'interessato fatta tramite il modulo apposito.
Il richiedente puo' presentarsi personalmente presso il Consolato Generale o inviare la sua richiesta via posta. In tal caso si dovra' compilare il modulo in tutte le sue parti, datarlo, firmarlo ed inviarlo insieme alla fotocopia di un documento di identita' ed ad un “money order” per l'importo corrispondente alla tariffa per la procura richiesta (si prega, comunque, sempre di telefonare prima della spedizione per controllare il costo esatto). Una volta inviata la richiesta si puo' telefonare all'impiegato addetto per fissare un appuntamento per la firma della procura o dell'atto.
PROCURA GENERALE E
GENERALE ALLA LITI Con questo tipo di procura il mandante conferisce al mandatario poteri illimitati per un periodo indefinito (a meno che non sia diversamente e specificatamente indicato), infatti la validita' di questo tipo di procura cessa solo con atto esplicito di
revoca o con la morte del mandante.
Non e' necessario richiedere una procura generale per svolgere pratiche inerenti successioni, si puo' infatti richiedere una PROCURA PER PRATICHE SUCCESSORIE (vedi
modulo) che permette comunque al mandatario di compiere tutti gli atti attinenti alla successione senza pero' essere investito di poteri che riguardino altre proprieta' o interessi che il mandante detenga in Italia.
La procura generale alle liti investe il procuratore della facolta' di rappresentare il mandante in ogni causa legale, gia' in corso o da intraprendere in futuro, innanzi a qualsiasi autorita' giudiziaria all'interno della Repubblica Italiana.
PROCURE SPECIALI: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.
Con questo tipo di procura il mandante conferisce al mandatario poteri per compiere un atto specifico da compiersi in un unico contesto ed atto (ad esempio la vendita o l'acquisto di un appartamento o di un veicolo), pertanto nel modulo di richiesta il mandante dovra' specificare con esattezza I poteri che intende conferire nel riquadro denominato “Oggetto della procura” e specificatamente:
a) In caso di vendita o acquisto immobiliare indicare indirizzo completo e dati catastali dell'immobile
b) in caso di vendita o acquisto di automobile indicare marca e tipo, numero di targa e di telaio
c) in caso di procura speciale alle liti indicare I dati della causa in oggetto.
Anche questo tipo di procure possono essere revocate dal mandante in ogni momento con apposito atto di
revoca.
2. TESTAMENTO PUBBLICO Tra le attività proprie dell'Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovano all'estero.
Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell'atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell'Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell'Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l'Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un suo smarrimento e per assicurarne l'immediata pubblicazione alla morte del testatore.
3. ATTI PUBBLICI
Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l'atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell'atto pubblico.
4. ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE L'attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma può anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:
5. AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell'attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato.
Per procedere all'autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale;
6. AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: a tal fine è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.
7. L'AUTOCERTIFICAZIONE
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre
le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Per "autocertificazione" si intende "la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione" (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 settembre 2000 n. 445 , anche detto T.U. sulla semplificazione amministrativa, il Governo italiano continua a procedere verso una maggiore trasparenza e speditezza del processo burocratico a cui il connazionale deve sottoporsi nel corso delle sue istanze nei confronti dell’Amministrazione pubblica ed a formare un rapporto funzionale Amministrazione/cittadino il più possibile veloce ed amichevole, nel rispetto della normativa vigente.
In questo contesto , e nell’ambito di vari campi di applicazione, due sono le novità che interessano anche I connazionali residenti o temporaneamente presenti all’estero nei loro rapporti con il Consolato : LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (anche nota come AUTOCERTIFICAZIONE) basata sull’art. 46 del suddetto D.P.R. e LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO basata sull’art.47 dello stesso D.P.R.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi dell'Unione Europea.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’Autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai suddetti soggetti di dichiarare stati, qualità personali ed atti di cui siano a diretta conoscenza (vedi elenco). La firma non deve essere più autenticata , nè apposta in presenza di un pubblico Ufficiale, ma puo’ essere anche inoltrata per posta unitamente a copia di un documento italiano di identita’ valido. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare l’autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica di quanto certificato dal cittadino.
Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
data e luogo di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato di celibe, coniugato o vedovo;
stato di famiglia;
esistenza in vita;
nascita del figlio;
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
posizione agli effetti degli obblighi militari;
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
titoli di studio acquisiti;
qualifiche professionali;
esami sostenuti universitari e di stato;
titoli di specializzazione;
titoli di abilitazione;
titoli di formazione;
titoli di aggiornamento;
titoli di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
codice fiscale o partita IVA;
qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di casalinga;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
assenza di condanne penali;
qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati: La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.
ATTI NOTORI Le dichiarazioni sostituive di notorietà possono comprovare tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi nell’elenco suddetto)e devono essere sottoscritte e firmate alla presenza di un impiegato che, in alcuni casi , autenticherà la firma, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:
le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).
I modelli di dichiarazione sostitutiva di notorietà sono di due tipi:
Modello 1 se si presenta ad un pubblica amministrazione non contestualmente ad un’istanza , nel qual caso la firma verrà autenticata dall’impiegato ;
Modello 2 se si presenta ad una pubblica amministrazione contestualmente ad un’ istanza (es: domanda di passaporto).
Le dichiarazioni di cui sopra sono esenti da bollo.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
medici;
sanitari;
veterinari;
di origine;
di conformità all’Ue;
marchi;
brevetti.
Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Documenti di riconoscimento e di identità In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:
Il passaporto;
La patente di guida;
La patente nautica;
Il libretto di pensione;
Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
Il porto d’armi;
Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.