Per informazioni di carattere generale si rimanda al sito del Ministero degli Affari Esteri
Ufficio Cittadinanza
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CITTADINANZA La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
DOPPIA CITTADINANZA
Ai sensi dell'Art. 11 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera - dopo il 15 agosto 1992 - conserva quella italiana, ma deve darne comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza ovvero, se residente all'estero, all'autorita' consolare competente, presentandosi di persona con la sottonotata documentazione in originale:
1) Passaporto italiano;
2) Certificato di naturalizzazione straniera
3) Patente di guida del luogo di residenza. (Gli interessati devono essere residenti in questa circoscrizione consolare che comprende il Sud California, l'Arizona, New Mexico e Nevada).
Coloro che hanno acquistato la cittadinanza straniera dopo il 31 marzo 2001 non sono piu' tenuti all'obbligo di comunicarlo alle Autorita' diplomatico-consolari.
* Riacquisto della cittadinanza italiana
* Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio